Bonus condizionatori 2016

Detrazioni-fiscali-650x380PROROGATE LE DETRAZIONI DEL 65% E 50%, CON INCREMENTO DELLA RITENUTA

Proroga Agevolazioni statali sull’acquisto di climatizzatori con pompa di calore anno 2016

Finalmente è stata prorogata la detrazione fiscale su climatizzatori fino al 31 Dicembre 2016

Fino a DICEMBRE 2016 è possibile ottenere il contributo statale del 50% e 65%:

Per il solo acquisto del climatizzatore in pompa di calore Per Fornitura e l’installazione di un climatizzatore

Pagamento mediante bonifico: Ricordarsi di inserire la dicitura Obbligatoria come causale PRAT. DETRAZIONE 50% Rif. normativo:a causale del versamento: “BONIFICO AI SENSI DELLA LEGGE DPR 917-1986-TUIR ART. 16BIS (ex 449/97) – ACQUISTO CLIMATIZZATORE IN CON POMPA DI CALORE.

PROROGATE LE DETRAZIONI DEL 65% E 50%, CON INCREMENTO DELLA RITENUTA
Con la pubblicazione della Legge di Stabilità vengono prorogate disposizioni incentivanti il settore edilizio: i contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni (incrementate rispetto alla misura ordinaria) del 50% per il recupero del patrimonio edilizio ovvero del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici o per l’adozione di misure antisismiche avranno tempo fino al prossimo 31 dicembre 2016 per sostenere le spese. Si ricorda alla Gentile clientela che possono fruire della detrazione Irpef del 50% i possessori o i detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze.

La detrazione Irpef/Ires del 65%, invece, non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo soggettivo (qualsiasi privato o titolare di reddito di impresa può fruirne).

La proroga della detrazione Irpef del 50% e il “bonus arredi”

La detrazione Irpef del 50%, nel limite di spesa di € 96.000 per singola unità immobiliare residenziale (e relative pertinenze), finalizzata ad incentivare il recupero del patrimonio edilizio, è stata prorogata alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2016, confermando quindi le misure applicate nel corso del 2016.

Fino al 31 dicembre 2016 è stata confermato anche il bonus arredi: per l’acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A+ ovvero A per i forni) destinati all’immobile abitativo già oggetto di intervento di recupero edilizio, nel limite di spesa di € 10.000 (aggiuntivo rispetto al limite di € 96.000 per l’intervento di recupero) è fruibile una detrazione Irpef del 50% del costo sostenuto.
La Legge di Stabilità introduce una limitazione all’importo delle spese agevolabili: le spese per l’acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici detraibili non possono essere superiori alle spese sostenute per l’intervento di recupero edilizio cui si riferiscono.

Il comma 48, modificando l’articolo 16-bis Tuir, estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l’immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l’intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia.

La proroga delle detrazioni Irpef/Ires del 65%

La detrazione Irpef/Ires del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2016, quindi estendendo il trattamento applicato nel corso del 2016. Entro il medesimo termine devono essere posti in essere anche gli interventi sulle parti comuni condominiali (in precedenza il termine era differenziato).

La detrazione del 65% interessa sia i soggetti privati sia i titolari di reddito di impresa, non essendo previste esclusioni oggettive per quanto riguarda la tipologia di immobile (siano essi abitativi, commerciali o industriali) oggetto di intervento.

La detrazione del 65% per cento è estesa per le spese sostenute, dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016, per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino ad 60.000 euro) e per l’acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

Anche per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2016 la detrazione è fissata al 65%.

Ritenute bonifici
Come ben noto, le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici devono essere pagate tramite bonifico, al quale da qualche tempo a questa parte (per la precisione la disposizione era contenuta nel D.L. n.78/10 con decorrenza dal 1 luglio 2010) viene applicata una ritenuta che inizialmente era fissata al 10%, ma che dal 6 luglio 2011 è stata ridotta al 4% ad opera del D.L. n.98/11.
Sul punto interviene ulteriormente la nuova Legge di Stabilità: il comma 657 innalza dalla precedente misura del 4%, alla nuova dell’8%, l’aliquota della ritenuta operata da banche o da Poste italiane Spa, sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.
Non variano le modalità applicative. L’obbligo di effettuazione della ritenuta non compete al soggetto che deve effettuare il pagamento (come avviene ordinariamente) ma alla banca che riceve l’accredito della somma: il soggetto disponente il bonifico bancario/postale dovrà pertanto procedere al pagamento delle fatture per l’importo lordo totale delle stesse (non vi è alcun obbligo di indicazione della ritenuta sulla fattura stessa).
Consumare meno energia è possibile senza troppe rinunce, ed oltre ad essere conveniente per te, aiuta a mantenere sano l’ambiente in cui viviamo diminuendo le emissioni di gas dannosi per la salute del nostro pianeta.

Sfruttando le agevolazioni statali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, che sono state prorogate fino al 31 Dicembre 2016, installando un climatizzatore con pompa di calore di ultima generazione classe A/A+ ad alto risparmio energetico, oltre a migliorare l’ambiente in cui vivi, evidenziando in fattura il costo della manodopera, potrai recuperare fino al 50% attraverso la detrazione fiscale nella denuncia dei redditi.

L’ iva agevolata al 10% si applica solamente alle prestazioni di servizi comprendenti manodopera e forniture di materiali e beni purché questi ultimi non vadano a costituire la parte più importante del lavoro nel suo insieme. Nei lavori in cui ha predominanza il singolo bene (o più) rispetto al valore della manodopera l’aliquota iva agevolata al 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

I beni considerati di “valore significativo”, individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti:

– ascensori e montacarichi
– infissi esterni ed interni
– caldaie
– videocitofoni
– apparecchiature di condizionamento e riciclo aria solo sistemi con pompa di calore
– sanitari e rubinetterie da bagno
– impianti di sicurezza

ESEMPIO PRATICO

Rifacimento/nuovo di impianto di climatizzazione con installazione (bene significativo)

– importo complessivo lavori al netto d’ iva: euro 4.000,00
– valore climatizzatori (bene significativo): euro 2.500,00

MANO DOPERA = 4.000 – 2.500 = 1.500
IMPONIBILE IVA AGEVOLATA AL 10% = 1.500 X 2 = 3.000
IMPONIBILE IVA AL 22% = 4.000 – 3.000 = 1.000

TOTALE FATTURA: € 4.000,00 + € 300,00 (iva al 10%) + 220,00 (iva al 22%)= € 4.520,00  anzichè € 4.880,00

Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati è obbligatorio identificare nella fattura, separatamente, la parte di valore a cui si applica l’ IVA agevolata al 10% e l’eventuale altra parte rimanente assoggettata all’ IVA ordinaria del 22%.
Al fine di permettere di accedere a queste agevolazioni fiscali ad un largo numero di persone, sono stati identificati come beneficiari le seguenti figure:

I proprietari e loro familiari conviventi;
Titolari di diritto di nuda proprietà, uso, usufrutto e abitazione;
Inquilini ( compresi coloro che a titolo gratuito utilizzano una casa );
Futuri acquirenti di un immobile con compromesso registrato;
Soci di cooperative;
Soci di s.s., s.a.s., s.n.c. Ed imprese a conduzione familiare.

Sostenendo le spese di ristrutturazione entro il 31 Dicembre 2015, tramite la dichiarazione dei redditi, potrai ripartire in dieci rate annuali la detrazione del 50%.
Cosa devo fare per usufruire della detrazione irpef al 50%?

Effettua il tuo climatizzatore in pompa di calore o pompa di calore per il riscaldamento e/o acqua calda entro il 31.12.2016

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

Causale del versamento
Num. di fattura
Codice fiscale del soggetto che paga
Codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

N.B. Conserva dichiarazioni,fatture d’acuisto, ricevute di pagamento e documentazione di addebito su c/c

Indica la spesa sostenuta nel 730 i nel modulo Unico (il 50% della spesa verra RIMBORSATA in 10 anni con o/e installazione, anche se non hai lavori di ristrutturazioni in corso, fino ad un massimo di 30.000 Euro

-Bisogna accertarsi che il climatizzatore sia in classe A/A+ ed in pompa di calore

– Effettuare il pagamento mediante Bonifico Bancario in cui si evincano oltre ai dati del beneficiario ( nome, cognome e codice fiscale ), anche l’intestazione e la partita iva dell’azienda beneficiaria del bonifico, ponendo come causale “ Bonifico ai sensi della legge DPR 917-1986-TUIR ART. 16BIS (ex 449/97) – ACQUISTO CLIMATIZZATORE CON POMPA DI CALORE.

(Fonte Punto Clima)